PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dei criteri di determinazione dell'imposta sul reddito delle società).

      1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo italiano, in conformità alla normativa fiscale vigente nei Paesi membri dell'Unione europea, l'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i criteri di determinazione dell'imposta sul reddito delle società, è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - (Aliquote dell'imposta). - 1. L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo netto le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 500.000 euro, 28 per cento;

          b) oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, 30 per cento;

          c) oltre 1.000.000 di euro, 33 per cento.

      2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in relazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, limitatamente ai primi tre periodi di imposta, l'imposta è determinata applicando al reddito complessivo netto l'aliquota del 25 per cento».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito

 

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dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.